Attivita' dei magistrati onorari durante il periodo feriale I magistrati onorari non prestano attivita' durante il periodo feriale di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, salvo che ricorrano specifiche esigenze d'ufficio; in tal caso, e' riconosciuto il diritto di non prestare attivita' nel periodo ordinario per un corrispondente numero di giorni. L'indennita' prevista dall'articolo 23 e' corrisposta anche durante il periodo di cui al presente articolo.

Testo vigente dal 31 luglio 2017

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-13;116~art24 · fonte del testo