Art. 26 — Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi

Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 50, comma 1, lettera f), le parole: «ai giudici di pace e» sono soppresse;
  • b)all'articolo 53, comma 2, dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente: «f-bis) le indennita' corrisposte ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari.»;
  • c)all'articolo 54, comma 8, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I redditi indicati alla lettera f-bis) del comma 2 dell'articolo 53 sono costituiti dall'ammontare delle indennita' in denaro o in natura percepite nel periodo di imposta.».

Testo vigente dal 31 luglio 2017

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-13;116~art26 · fonte del testo