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Che cosa è cambiato dal 29 marzo 2014

Confronto con la versione in vigore dal 18 febbraio 1992 al 29 marzo 2014. 344 parole tolte, 10 parole aggiunte in 13 capoversi.

tolto: Ai sensi del presente decreto si intende per:

tolto: a) 'animale' non altrimenti specificato: qualsiasi vertebrato vivo non umano, ivi comprese le forme larvali autonome capaci o non di riprodursi a esclusione di altre forme fetali o embrionali;

tolto: b) 'animali da esperimento': ogni animale utilizzato o da utilizzare in esperimenti;

tolto: c) 'animali da allevamento': animali allevati appositamente per essere impiegati in esperimenti in stabilimenti approvati dalla autorita' competente o registrati presso quest'ultima;

tolto: d) 'esperimento': l'impiego di un animale a fini sperimentali o ad altri fini scientifici che puo' causare dolore, sofferenza, angoscia o danni temporanei durevoli, compresa qualsiasi azione che intenda o possa determinare la nascita di un animale in queste condizioni, ma esclusi i metodi meno dolorosi di uccisione o di marcatura di un animale comunemente accettati come umanitari; un esperimento comincia quando un animale e' preparato per la prima volta ai fini dell'esperimento e termina quando non occorrano ulteriori osservazioni per l'esperimento in corso; l'eliminazione del dolore, della sofferenza, dell'angoscia o dei danni durevoli, grazie alla corretta applicazione di un anestetico, di un analgesico o di altri metodi, non pone l'utilizzazione di un animale al di fuori dell'ambito di questa definizione. Sono escluse le pratiche agricole o cliniche veterinarie non sperimentali;

tolto: e) 'autorita' responsabile del controllo degli esperimenti': Ministero della sanita';

tolto: f) 'persona competente': chiunque sia provvisto del titolo idoneo a svolgere le funzioni previste nel presente decreto;

tolto: g) 'stabilimento': qualsiasi impianto, edificio, gruppo di edifici o altri locali; puo' comprendere anche un luogo non completamente chiuso o coperto e strutture mobili;

Mostra gli altri 5 capoversi cambiati

tolto: h) 'stabilimento di allevamento': qualsiasi stabilimento in cui gli animali vengono allevati allo scopo di essere successivamente utilizzati in esperimenti;

tolto: i) 'stabilimento fornitore': qualsiasi stabilimento diverso da quello di allevamento, che fornisce animali destinati ad essere utilizzati in esperimenti;

tolto: j) 'stabilimento utilizzatore': qualsiasi stabilimento in cui gli animali vengono utilizzati in esperimenti;

tolto: k) 'adeguatamente anestetizzato': privato della sensibilita' mediante metodi di anestesia locale oppure generale, conformi alla pratica veterinaria;

tolto: l) 'uccisione con metodi umanitari': uccisione di un animale in condizioni che comportino, secondo la specie, la minore sofferenza fisica e psicologica.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 4 MARZO 2014, N. 26

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-27;116~art2 · fonte del testo