Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 29 marzo 2014

Confronto con la versione in vigore dal 15 dicembre 1992 al 29 marzo 2014. 284 parole tolte, 10 parole aggiunte in 5 capoversi.

tolto: L'utilizzazione degli animali negli esperimenti oltre che per quelli previsti dall'art. 1, comma 1, della legge 12 giugno 1931, n. 924, come modificata con legge 1° maggio 1941, n. 615, e' consentito solo per uno o piu' dei seguenti fini:

tolto: a) lo sviluppo, la produzione e le prove di qualita', di efficacia e di innocuita' dei preparati farmaceutici, degli alimenti e di quelle altre sostanze o prodotti che servono:

tolto: 1) per la profilassi, la diagnosi o la cura di malattie, di cattivi stati di salute o di altre anomalie o dei loro effetti sull'uomo, sugli animali o sulle piante;

tolto: 2) per la valutazione, la rilevazione, il controllo o le modificazioni delle condizioni fisiologiche nell'uomo, negli animali o nelle piante;

tolto: b) la protezione dell'ambiente naturale nell'interesse della sa- lute e del benessere dell'uomo e degli animali. 2. Gli esperimenti su animali delle specie elencate nell'allegato I possono aver luogo soltanto su animali da allevamento e negli stabilimenti utilizzatori autorizzati; per quanto riguarda primati non umani, cani e gatti e' necessaria anche l'autorizzazione prevista dall'art. 8, comma 1, lettera b). 3. Gli esperimenti sono vietati sugli animali appartenenti a specie in estinzione, ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874, che ratifica la Convenzione di Washington, nonche' sugli animali appartenenti a specie minacciate ai sensi dell'allegato C1 del regolamento CEE 3626/82. 4. L'utilizzazione degli animali e' consentita anche negli esperimenti preordinati all'ottenimento di acquisizione scientifiche di base quando queste siano propedeutiche agli esperimenti di cui al comma 1. 5. Le violazioni ai commi 1, 2, 3 e 4, indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale nel caso che il fatto costituisca reato, sono punite con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire 5 milioni a lire 60 milioni.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 4 MARZO 2014, N. 26

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-27;116~art3 · fonte del testo