Qualora per i danni, che hanno dato origine ai lavori di ricupero e di riparazione contemplati dal decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1945, n. 686, siano gia' stati attribuiti o siano da attribuire indennita' o rimborsi a qualunque titolo dovuti, la misura del compenso di riparazione previsto dall'art. 2 del decreto citato sara' congruamente ridotta in guisa che l'ammontare complessivo dei benefici non superi in ogni caso l'ammontare delle spese effettuate. Per le navi o galleggianti ai quali, per i danni derivati da sinistro dovuto a causa di guerra, non siano stati e non siano attribuiti indennita' o rimborsi a qualunque titolo, il Ministero della marina mercantile comunichera' alla competente Intendenza di finanza l'ammontare del compenso erogato in base al decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1945, n. 686, affinche' il cumulo del compenso stesso e dell'ammontare del risarcimento dovuto in base alla legge 26 ottobre 1940, n. 1543, e successive modificazioni, non superi le spese sostenute per il ricupero e la rimessa in efficienza.

Testo vigente dal 13 settembre 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1151~art3 · fonte del testo