E' abrogato il secondo comma dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1945, n. 686. Fermo il disposto del quarto comma dell'articolo stesso, il compenso di riparazione per i lavori di ricupero e di rimessa in efficienza eseguiti dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1945, n. 686, non puo' superare l'ammontare risultante dall'applicazione delle tabelle annesse al decreto stesso.
Testo vigente dal 13 settembre 1948
