Il termine per l'ultimazione dei lavori di rimessa in efficienza delle navi o galleggianti ammessi ai benefici del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1945, n. 686, stabilito dal secondo comma dell'art. 1 del decreto stesso, scade il 31 dicembre 1948, qualora alla data del 31 dicembre 1947 siano state ultimate le operazioni di ricupero ed abbiano gia' avuto inizio i lavori di rimessa in efficienza. Tuttavia, il compenso di riparazione dovuto ai termini dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1945, n. 686, ai proprietari delle navi o galleggianti che si trovino nelle condizioni di cui al precedente comma, potra' essere proporzionalmente ridotto in relazione all'ammontare complessivo dei compensi di riparazione che sarebbero spettati ai proprietari stessi, al sensi del citato art. 2, se i lavori fossero stati ultimati entro la data del 31 dicembre 1947, nonche' all'ammontare complessivo delle autorizzazioni di spesa, previste dall'art. 11 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1945, n. 686 e dall'art. 4 del presente decreto.
Testo vigente dal 13 settembre 1948
