Art. 503 c.nav. — Indennità e compenso

[1]Il ricupero, quando siano stati adempiuti gli obblighi relativi alla consegna delle cose ricuperate, da' diritto, entro i limiti del valore delle cose medesime, al risarcimento dei danni e al rimborso delle spese nonche' a un compenso stabilito in ragione del valore delle cose ricuperate, degli sforzi compiuti e dei rischi corsi, del valore dei mezzi e dei materiali impiegati e, se la nave e' armata ed equipaggiata allo scopo di operare ricuperi, delle spese generali dell'impresa.

[2]Per la determinazione e la ripartizione del compenso si applicano le norme degli articoli 492, 494,496.

Testo vigente dal 18 aprile 1942

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art503 · fonte del testo