Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 26 febbraio 1949, n. 82
1La L. 26 febbraio 1949, n. 82 ha disposto (con l'art. 1) che "Il funzionamento dell'Ufficio per il recupero delle opere d'arte e del materiale bibliografico, scientifico e didattico di cui ai decreti legislativi 12 aprile 1946, n. 385 e 16 aprile 1948, n. 609, e' ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1950".
L. 11 aprile 1953, n. 323
3La L. 11 aprile 1953, n. 323 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il funzionamento dell'Ufficio per il ricupero delle opere d'arte e del materiale bibliografico, scientifico e didattico di cui al decreto luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 385, al decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 609, ed alla legge 26 febbraio 1949, n. 82, e' prorogato fino al 31 dicembre 1954". Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che la suddetta modifica ha effetto dal 1 gennaio 1951.
Testo vigente dal 26 maggio 1953
