La Presidenza del Consiglio versera' alla R.A.I. annualmente l'importo della nota relativa agli ammortamenti di cui alla lettera a) del precedente art. 9 e la R.A.I. accantonera' tali somme che saranno esclusivamente impiegate per il miglioramento degli impianti del Centro da stabilirsi d'accordo con il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Dell'importo delle note semestrali la Presidenza corrispondera' semestralmente:

  • a)l'80% alla R.A.I, a titolo rimborso spese di esercizio;
  • b)il 20% direttamente al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni a titolo di rimborso della somma anticipata alla R.A.I. per le spese di ripristino del Centro. Allorche', con i versamenti di cui alla lettera b), il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni avra' recuperato la totalita' delle somme anticipate compreso l'interesse composto a scalare delle somme stesse, anche il 20% suindicato sara' versato alla R.A.I. In ogni caso la R.A.I. e' tenuta a rimborsare al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni le somme anticipate con i relativi interessi composti a scalare 2% entro un periodo non superiore a 15 anni dalla data di inizio del funzionamento del Centro. Tuttavia e' in facolta' della R.A.I. di procedere al rimborso delle somme mutuate in qualsiasi momento, sia in unica soluzione sia in rate di ammontare superiore a quello previsto dai commi precedenti.

Testo vigente dal 4 settembre 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1132~art10 · fonte del testo