(( Ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, gli stabilimenti di produzione e confezionamento dei prodotti di cui all'articolo 1 sono riconosciuti dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dalle aziende sanitarie locali. Il riconoscimento di cui al comma 1 avviene previa verifica in loco:

  • a)del rispetto dei pertinenti requisiti di cui al regolamento (CE) n. 852 /2004 e al regolamento (CE) n. 853/ 2004 e degli altri specifici requisiti previsti dalla legislazione alimentare vigente;
  • b)della disponibilita' di un laboratorio accreditato per il controllo dei prodotti. Il riconoscimento viene sospeso o revocato quando vengono meno i presupposti di cui al comma 2. Il Ministero della salute, anche avvalendosi della collaborazione di esperti dell'Istituto superiore di sanita', senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, puo' effettuare, in ogni momento, verifiche ispettive sugli stabilimenti di cui al comma 1 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. )) Gli stabilimenti di produzione e di confezionamento dei prodotti di cui all'art. 1 di nuova attivazione autorizzati ai sensi del presente decreto, devono avvalersi di un laureato in biologia, in chimica in chimica e tecnologia farmaceutica, in farmacia, in medicina o in scienza e tecnologia alimentari quale responsabile del controllo di qualita' di tutte le fasi del processo produttivo. (( Le Aziende sanitarie locali competenti comunicano tempestivamente al Ministero della salute i dati relativi agli stabilimenti riconosciuti con l'indicazione delle specifiche produzioni effettuate e gli eventuali provvedimenti di sospensione o revoca. Il Ministero della salute provvede, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, all'aggiornamento periodico dell'elenco nazionale degli stabilimenti riconosciuti pubblicato sul portale del Ministero. )) Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli stabilimenti gia' riconosciuti idonei alla produzione ed al confezionamento dei prodotti dietetici e degli alimenti per la prima infanzia comunicano al Ministero della sanita' le tipologie delle relative produzioni, per l'inserimento nell'elenco di cui al comma 6. La stessa comunicazione di cui al comma 7 viene effettuata altresi' nello stesso termine all'autorita' sanitaria territorialmente competente. Gli stabilimenti che adempiono alla prescrizione di cui al comma 7 sono autorizzati a proseguire la produzione ed il confezionamento dei prodotti per i quali sono stati riconosciuti idonei. La mancata comunicazione, di cui al comma 7 comporta la decadenza delle autorizzazioni alla produzione ed al confezionamento degli alimenti destinati ad una alimentazione particolare, fermo restando la facolta' di presentare istanza per una nuova autorizzazione. Il Ministro della sanita' con proprio decreto puo' prevedere altri tipi di lauree oltre quelle di cui al comma 5.

Testo vigente dal 11 novembre 2012

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 11 novembre 2012

Confronto con la versione in vigore dal 27 luglio 1992 al 11 novembre 2012. 115 parole tolte, 190 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: La produzione e ilaggiunto: Ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, gli stabilimenti di produzione e confezionamento dei prodotti di cui tolto: all'art. 1 deve essere effettuata in stabilimenti autorizzati dal Ministro della sanita'. L'autorizzazione aggiunto: all'articolo 1 sono riconosciuti dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dalle aziende sanitarie locali. Il riconoscimento di cui al comma 1 tolto: e' rilasciata previa verifica della sussistenza delle condizioni igienico-sanitarie e dei requisiti tecnici prescritti dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1980, n. 327, e successive modificazioni e aggiunto: avviene previa verifica in loco:

aggiunto: a) del rispetto dei pertinenti requisiti di cui al regolamento (CE) n. 852 /2004 e al regolamento (CE) n. 853/ 2004 e degli altri specifici requisiti previsti dalla legislazione alimentare vigente;

aggiunto: b) della disponibilita' di un tolto: idoneo laboratorio aggiunto: laboratorio accreditato per il controllo dei prodotti. tolto: L'accertamento delle condizioni dei requisiti aggiunto: Il riconoscimento viene sospeso o revocato quando vengono meno i presupposti di cui al comma 2 tolto: e' effettuato dal Ministero della sanita' con laaggiunto: . Il Ministero della salute, anche avvalendosi della collaborazione di esperti dell'Istituto superiore di sanita'tolto: . L'autorizzazioneaggiunto: , senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, puo' effettuare, in ogni momento, verifiche ispettive sugli stabilimenti di cui al comma 1 tolto: viene sospesa o revocata quando vengono meno i presupposti che ne hanno consentito il rilascio aggiunto: con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Gli stabilimenti di produzione e di confezionamento dei prodotti di cui all'art. 1 … alimentari quale responsabile del controllo di qualita' di tutte le fasi del processo produttivo. tolto: Il Ministro della sanita' pubblica annualmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana l'elenco degli stabilimenti autorizzati alla produzione ed al confezionamento degli alimenti destinati ad una alimentazione particolare, indicando per ciascun stabilimento la tipologia di produzione aggiunto: Le Aziende sanitarie locali competenti comunicano tempestivamente al Ministero della salute i dati relativi agli stabilimenti riconosciuti con l'indicazione delle specifiche produzioni effettuate e gli eventuali provvedimenti di sospensione o revoca. Il Ministero della salute provvede, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, all'aggiornamento periodico dell'elenco nazionale degli stabilimenti riconosciuti pubblicato sul portale del Ministero. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli … sanita' le tipologie delle relative produzioni, per l'inserimento nell'elenco di cui al comma 6. tolto: 8. La stessa comunicazione di cui al comma 7 viene effettuata altresi' aggiunto: nello stesso termine all'autorita' sanitaria territorialmente competente. Gli stabilimenti che adempiono alla prescrizione di cui al comma 7 sono autorizzati …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-27;111~art10 · fonte del testo