La produzione ed il confezionamento degli alimenti surgelati devono avvenire in stabilimenti autorizzati dall'autorita' sanitaria competente, ai sensi dell'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283. Per i prodotti della pesca le operazioni preliminari possono essere effettuate a bordo delle navi purche' seguite da immediata surgelazione e da idoneo confezionamento temporaneo; le successive operazioni di lavorazione o di confezionamento devono essere effettuate negli stabilimenti autorizzati di cui al comma 1 ovvero su navi officina riconosciute idonee dalla competente autorita' sanitaria locale nel rispetto delle condizioni stabilite con il decreto ministeriale di cui al comma 4. Per operazioni preliminari si intendono operazioni manuali o meccaniche quali la decapitazione, la depinnazione, la dacaudazione, la eviscerazione, il dissanguamento. Con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro della marina mercantile, sono stabiliti i requisiti che devono possedere le navi officina. I locali di immagazzinamento e di conservazione degli alimenti surgelati devono essere dotati di adeguati strumenti di registrazione automatica della temperatura che misurino, frequentemente e ad intervalli regolari la temperatura dell'aria. Le registrazioni devono essere datate e conservate dagli operatori almeno per un anno.

Testo vigente dal 17 febbraio 1992

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-27;110~art6 · fonte del testo