Contrariamente a quanto ha ritenuto il giudice 'quò in base ad una condivisibile interpretazione di una sentenza (n. 10371 del 1994) delle Sezioni unite della Corte di cassazione, è da escludersi che con la intervenuta abrogazione, ad opera dell'art. 17 del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 111 (emanato in attuazione alla direttiva CEE concernente i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare), della legge 29 marzo 1951, n. 327 (già recante la disciplina della produzione e vendita di alimenti per la prima infanzia e di prodotti dietetici e da qualificarsi 'lex specialis') determinate infrazioni, come l'uso di additivi chimici, - in questione nel processo di provenienza - se commessi riguardo a tali prodotti debbano considerarsi depenalizzate e quindi non più configurabili come reati. Alla stregua delle disposizioni degli artt. 2 e 15 dello stesso decreto legislativo del 1992, e dell'art. 2, lett. d), della legge di delega 29 dicembre 1990, n. 428 (recante norme per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea) concernenti, rispettivamente, l'obbligo di conformità dei prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare - nei limiti delle relative finalità nutrizionali - alle disposizioni previste per i prodotti alimentari di uso corrente; la clausola di riserva "salvo che il fatto costituisca reato", espressa riguardo all'applicabilità delle sanzioni amministrative alle violazioni ivi previste, e la salvezza delle norme penali vigenti, deve infatti ritenersi che nell'ipotesi in cui il prodotto destinato ad una alimentazione particolare non risulti conforme alle disposizioni previste per gli alimenti di uso corrente, trovino applicazione le sanzioni penali stabilite dalla 'lex generalis', in materia di produzione e vendita di sostanze alimentari e bevande, 30 aprile 1962, n. 283. Sicché vanno respinte - in quanto formulate su erronei presupposti - le censure di violazione del principio di eguaglianza e del diritto alla salute. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost., degli artt. 1, 2, 15 e 17 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111). red.: A. M. M. rev.: S. P.
Art. 1 Attuazione della direttiva n. 89/398/CEE concernente i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare · Art. 2 Attuazione della direttiva n. 89/398/CEE concernente i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare · Art. 15 Attuazione della direttiva n. 89/398/CEE concernente i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare · Art. 17 Attuazione della direttiva n. 89/398/CEE concernente i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare