Salvo che il fatto costituisca reato chiunque confezioni, detenga per vendere o venda prodotti alimentari non conformi alle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da lire 2 milioni a lire 12 milioni. Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui all'art. 7 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 6 milioni. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 3 FEBBRAIO 2003, N. 14)). Salvo che il fatto costituisca reato chiunque contravvenga alle disposizioni contenute nei decreti ministeriali di cui all'art. 9 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da lire 30 milioni a lire 90 milioni. Salvo che il fatto costituisca reato chiunque contravvenga alle disposizioni di cui all'art. 10, commi 1 e 5, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da lire 3 milioni a lire 12 milioni.

Testo vigente dal 22 febbraio 2003

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 366/1995

    Questione infondata
    24 luglio 1995

    Contrariamente a quanto ha ritenuto il giudice 'quò in base ad una condivisibile interpretazione di una sentenza (n. 10371 del 1994) delle Sezioni unite della Corte di cassazione, è da escludersi che con la intervenuta abrogazione, ad opera dell'art. 17 del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 111 (emanato in attuazione alla direttiva CEE concernente i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare), della legge 29 marzo 1951, n. 327 (già recante la disciplina della produzione e vendita di alimenti per la prima infanzia e di prodotti dietetici e da qualificarsi 'lex specialis') determinate infrazioni, come l'uso di additivi chimici, - in questione nel processo di provenienza - se commessi riguardo a tali prodotti debbano considerarsi depenalizzate e quindi non più configurabili come reati. Alla stregua delle disposizioni degli artt. 2 e 15 dello stesso decreto legislativo del 1992, e dell'art. 2, lett. d), della legge di delega 29 dicembre 1990, n. 428 (recante norme per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea) concernenti, rispettivamente, l'obbligo di conformità dei prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare - nei limiti delle relative finalità nutrizionali - alle disposizioni previste per i prodotti alimentari di uso corrente; la clausola di riserva "salvo che il fatto costituisca reato", espressa riguardo all'applicabilità delle sanzioni amministrative alle violazioni ivi previste, e la salvezza delle norme penali vigenti, deve infatti ritenersi che nell'ipotesi in cui il prodotto destinato ad una alimentazione particolare non risulti conforme alle disposizioni previste per gli alimenti di uso corrente, trovino applicazione le sanzioni penali stabilite dalla 'lex generalis', in materia di produzione e vendita di sostanze alimentari e bevande, 30 aprile 1962, n. 283. Sicché vanno respinte - in quanto formulate su erronei presupposti - le censure di violazione del principio di eguaglianza e del diritto alla salute. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost., degli artt. 1, 2, 15 e 17 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111). red.: A. M. M. rev.: S. P.

    Art. 1 Attuazione della direttiva n. 89/398/CEE concernente i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare · Art. 2 Attuazione della direttiva n. 89/398/CEE concernente i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare · Art. 15 Attuazione della direttiva n. 89/398/CEE concernente i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare · Art. 17 Attuazione della direttiva n. 89/398/CEE concernente i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 22 febbraio 2003

Confronto con la versione in vigore dal 17 febbraio 1992 al 22 febbraio 2003. 45 parole tolte, 9 parole aggiunte.

… consistente nel pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 6 milioni. tolto: Salvo che il fatto costituisca reato chiunque produca o importi a scopo di vendita prodotti di cui all'allegato 1 senza l'autorizzazione prevista dall'art. 8 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da lire 10 milioni a lire 60 milioni aggiunto: COMMA ABROGATO DALLA L. 3 FEBBRAIO 2003, N. 14. Salvo che il fatto costituisca reato chiunque contravvenga alle disposizioni contenute nei decreti …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-27;111~art15 · fonte del testo