Art. 5 — Mezzi criogeni
I mezzi criogeni che possono essere usati per contatto diretto con gli alimenti da surgelare sono:
- a)aria;
- b)azoto;
- c)anidride carbonica. I criteri di purezza dei mezzi criogeni sono stabiliti con decreto del Ministro della sanita', sentito il Consiglio superiore di sanita', in attuazione di disposizioni comunitarie.
Testo vigente dal 17 febbraio 1992
