Art. 4 — Temperature
La temperatura degli alimenti surgelati deve essere mantenuta in tutti i punti del prodotto ad un valore pari o inferiore a - 18› C. Sono tuttavia tollerate:
- a)durante il trasporto, brevi fluttuazioni verso l'alto non superiori a 3› C della temperatura del prodotto;
- b)durante la distribuzione locale e negli armadi e nei banchi frigoriferi per la vendita al consumatore, fluttuazioni verso l'alto della temperatura del prodotto non superiori a 3› C.
Testo vigente dal 17 febbraio 1992
