Art. 29 — Norme finali
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 dicembre 2017, n. 231.
Abrogato dal 9 maggio 2018
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 dicembre 2017, n. 231.
Abrogato dal 9 maggio 2018
2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Manifesta inammissibilità della questione già esaminata dalla Corte e ritenuta inammissibile. Peraltro, la richiesta pronuncia di incostituzionalità risulta ingiustificata, essendo possibile dare delle norme denunciate una interpretazione 'secundum constitutionem'. - S. n. 356/1996. red. G. Leo
Art. 2 Attuazione delle direttive n. 89/395/CEE e n. 89/396/CEE · Art. 18 Attuazione delle direttive n. 89/395/CEE e n. 89/396/CEE · Art. 29 Attuazione delle direttive n. 89/395/CEE e n. 89/396/CEE · Art. 76 cost.
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 18, comma 2, e 29, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 (Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari), nella parte in cui abrogherebbero parzialmente per incompatibilità l'art. 13 della legge 30 aprile 1962, n. 283, che prevede come reato sanzionato con la pena dell'ammenda la pubblicità ingannevole di prodotti alimentari circa la loro natura, sostanza, qualità o proprietà nutritive, depenalizzando la fattispecie e sanzionandola come semplice illecito amministrativo, sollevata, in riferimento all'art. 76 Cost., sotto il profilo del contrasto con l'art. 2, punto d), della legge di delegazione 29 dicembre 1990, n. 428, il quale pone il principio e criterio direttivo della salvaguardia delle norme penali vigenti. La questione di costituzionalità, invero, si basa sul presupposto che le disposizioni impugnate vadano interpretate nel senso che esse abroghino l'art. 13 della legge n. 283 del 1962, e che quindi le violazioni in tema di pubblicità ingannevole di prodotti alimentari oggi integrino non più un reato, ma un semplice illecito amministrativo. Senonché a tale interpretazione è possibile contrapporne, con argomenti altrettanto plausibili, un'altra - peraltro prevalente nella giurisprudenza di merito e di legittimità - che conduce al risultato opposto della perdurante vigenza della norma penale dell'art. 13 cit. A favore di quest'ultimo risultato potrebbe infatti sostenersi: a) che vi sia un concorso tra illecito penale ed illecito amministrativo, facendo valere in tal senso il terzo comma dell'art. 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (che fra l'altro stabilisce che per i fatti di cui all'art. 13 l. n. 283 del 1962 si applicano in ogni caso le disposizioni penali ivi previste), nonché l'art. 2, lett. d) della legge di delegazione n. 428 del 1990 (che prescrive che si <<facciano salve le norme penali vigenti>> e delega il Governo a stabilire sanzioni amministrative e penali <<in via alternativa o congiunta>>); b) ovvero che la clausola <<salvo che il fatto costituisca reato>> contenuta nel primo comma dell'art. 18 del d.lgs. n. 109 del 1992, si riferisca anche alle ipotesi previste nell'impugnato secondo comma, facendo valere anche qui il principio secondo cui il decreto delegato deve essere interpretato alla luce della legge di delega, nonché lo stesso terzo comma dell'art. 9 della l. n. 689 del 1981. Seguendo una di queste due interpretazioni, anche l'impugnato art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 109 del 1992, che prevede l'abrogazione di tutte le disposizioni, incompatibili o diverse, in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari e relative modalità, potrebbe essere interpretato nel senso che esso sarebbe derogato dal precedente art. 18 in ordine alla salvaguardia delle previgenti norme penali. Le disposizioni impugnate sono dunque suscettibili di due diverse interpretazioni, entrambe sostenibili con validi argomenti, una delle quali ritiene la perdurante vigenza della norma penale dell'art. 13 della legge n. 283 del 1962, sottraendo così alla questione d'incostituzionalità sollevata la sua premessa. In questa situazione, la richiesta pronuncia d'incostituzionalità è ingiustificata. Invero, in linea di principio, le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali, ma perché è impossibile darne interpretazioni costituzionali. Nella specie, il risultato al quale il giudice rimettente mira e ch'egli considera dovuto per ragioni costituzionali - la perdurante vigenza della norma del 1962 - può essere raggiunto sulla base dell'interpretazione delle norme vigenti, senza involgere la questione di legittimità costituzionale delle norme del 1992. Pertanto, poiché entrambe le possibili interpretazioni delle disposizioni impugnate mirano al medesimo risultato, ritenuto conforme a Costituzione, la proposta questione di costituzionalità tende a configurarsi come un improprio tentativo per ottenere dalla Corte costituzionale l'avallo a favore di una interpretazione, contro un'altra interpretazione, senza che da ciò conseguano differenze in ordine alla difesa dei principi e delle regole costituzionali, ciò in cui, esclusivamente, consiste il compito della giurisdizione costituzionale. red.: A. Franco
Art. 18 Attuazione delle direttive n. 89/395/CEE e n. 89/396/CEE · Art. 29 Attuazione delle direttive n. 89/395/CEE e n. 89/396/CEE · Art. 76 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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3 versioni dal 1992
Confronto con la versione in vigore dal 29 luglio 2009 al 9 maggio 2018. 187 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il presente decreto non si applica ai prodotti alimentari destinati ad altri Paesi. Sono abrogati il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322, nonche' tutte le disposizioni in materia di etichettatura, di presentazione e di pubblicita' dei prodotti alimentari e relative modalita', diverse o incompatibili con quelle previste dal presente decreto, ad eccezione di quelle contenute nei regolamenti comunitari e nelle norme di attuazione di direttive comunitarie relative a singole categorie di prodotti. Le disposizioni del presente decreto possono essere modificate o integrate, in attuazione di norme comunitarie in materia con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro della sanita'. 3-bis. Le modifiche della sezione III dell'Allegato 2, rese necessarie per il recepimento di direttive comunitarie in materia, sono adottate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da esprimere entro trenta giorni dalla richiestaaggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 2017, N. 231
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-27;109~art29 · fonte del testo
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