Corte di cassazione

2 massime che riguardano l’art. 2, dalle Rassegne del Massimario.

Leggi le 2 massime nel Massimario

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 436/1996

    Questione inammissibile
    30 dicembre 1996

    Manifesta inammissibilità della questione già esaminata dalla Corte e ritenuta inammissibile. Peraltro, la richiesta pronuncia di incostituzionalità risulta ingiustificata, essendo possibile dare delle norme denunciate una interpretazione 'secundum constitutionem'. - S. n. 356/1996. red. G. Leo

    Art. 2 Attuazione delle direttive n. 89/395/CEE e n. 89/396/CEE · Art. 18 Attuazione delle direttive n. 89/395/CEE e n. 89/396/CEE · Art. 29 Attuazione delle direttive n. 89/395/CEE e n. 89/396/CEE · Art. 76 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 maggio 2018

Confronto con la versione in vigore dal 5 agosto 2003 al 9 maggio 2018. 154 parole tolte, 10 parole aggiunte in 5 capoversi.

tolto: L'etichettatura e le relative modalita' di realizzazione sono destinate ad assicurare la corretta e trasparente informazione del consumatore. Esse devono essere effettuate in modo da:

tolto: a) non indurre in errore l'acquirente sulle caratteristiche del prodotto alimentare e precisamente sulla natura, sulla identita', sulla qualita', sulla composizione, sulla quantita', sulla conservazione, sull'origine o la provenienza, sul modo di fabbricazione o di ottenimento del prodotto stesso;

tolto: b) non attribuire al prodotto alimentare effetti o proprieta' che non possiede;

tolto: c) non suggerire che il prodotto alimentare possiede caratteristiche particolari, quando tutti i prodotti alimentari analoghi possiedono caratteristiche identiche;

tolto: d) non attribuire al prodotto alimentare proprieta' atte a prevenire, curare o guarire una malattia umana ne' accennare a tali proprieta', fatte salve le disposizioni comunitarie relative alle acque minerali ed ai prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare. I divieti e le limitazioni di cui al comma 1 valgono anche per la presentazione e la pubblicita' dei prodotti alimentari.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 2017, N. 231

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-27;109~art2 · fonte del testo