Dopo l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, e' aggiunto il seguente: "Art. 2- bis. - 1. E' vietato produrre, detenere per vendere, porre in commercio o usare materiali e oggetti che allo stato di prodotti finiti siano destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con l'acqua destinata al consumo umano, che siano:

  • a)di piombo, di zinco o di leghe contenenti piu' del 10 per cento di piombo;
  • b)stagnati internamente con stagno contenente piombo al di sopra dell'1 per cento;
  • c)rivestiti internamente con strati vetrificati, verniciati o smaltati che, messi a contatto per 24 ore con una soluzione all'1 per cento di acido acetico, cedano piombo alla temperatura ordinaria;
  • d)costituiti da materiale nella cui composizione si trovi piu' di tre centigrammi di arsenico per 100 grammi di materiale. 2. Le prescrizioni di composizione e di cessione di cui al comma 1 si applicano fino a quando i materiali non vengano diversamente disciplinati con i decreti ministeriali di cui al primo comma dell'articolo 3. 3. I contravventori alle disposizioni di cui al comma 1 sono puniti con l'arresto fino ad 1 anno e con l'ammenda da lire cinquemilioni a lire quindicimilioni".

Testo vigente dal 17 febbraio 1992

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-25;108~art2 · fonte del testo