Per acque destinate al consumo umano si intendono tutte le acque, qualunque ne sia l'origine, allo stato in cui si trovano o dopo trattamento, che siano:

  • a)fornite al consumo;
  • b)ovvero utilizzate da imprese alimentari mediante incorporazione o contatto per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione, l'imissione sul mercato di prodotti e sostanze destinate al consumo umano e che possano avere conseguenze per la salubrita' del prodotto alimentare finale. Restano escluse dal campo di applicazione del presente decreto le acque minerali e termali.

Testo vigente dal 30 giugno 1988

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-05-24;236~art2 · fonte del testo