Il terzo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, e' sostituito dal seguente: "Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, i contravventori alle disposizioni di cui alla lettera a) del primo comma sono puniti con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da lire cinquemilioni a lire quindicimilioni; i contravventori alle disposizioni di cui alla lettera b) del primo comma sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquemilioni a lire quindicimilioni".

Testo vigente dal 17 febbraio 1992

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-25;108~art1 · fonte del testo