Dopo l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, sono aggiunti i seguenti: "Art. 5- bis. - 1. L'utilizzazione in sede industriale o commerciale dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari e' subordinata all'accertamento della loro conformita' alle norme del presente decreto nonche' della idoneita' tecnologica allo scopo cui sono destinati. 2. L'impresa deve essere fornita della dichiarazione di conformita' di cui all'art. 4, commi 5 e 6, ed essere sempre in grado di consentire ai competenti organi di controllo di identificare il fornitore o il produttore dei materiali o degli oggetti impiegati. 3. I contravventori agli obblighi di cui al comma 2 sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da lire cinquemilioni a lire quindicimilioni". "Art. 5- ter - 1. Con decreto del Ministro della sanita', sentito il Consiglio superiore di sanita', puo' essere autorizzato nel territorio italiano l'uso di una sostanza non prevista negli elenchi positivi delle sostanze autorizzate dalle Comunita' europee, a condizione che sia accertato che, in condizioni di impiego normale e prevedibile, i materiali e gli oggetti fabbricati con la sostanza medesima non cedano ai prodotti alimentari costituenti in quantita' tale da rappresentare un pericolo per la salute umana o da comportare una modifica inaccettabile della composizione dei prodotti alimentari o una alterazione dei loro caratteri organolettici. 2. L'autorizzazione ha durata biennale. 3. Ai materiali e agli oggetti fabbricati con la sostanza autorizzata ai sensi del comma 1 si applicano le disposizioni del presente decreto in materia di controlli e di etichettatura. I materiali e gli oggetti cosi' fabbricati non ancora venuti a contatto con i prodotti alimentari devono altresi' riportare, all'atto della loro immissione in commercio, le indicazioni specifiche prescritte nell'autorizzazione. 4. Il Ministro della sanita', entro due mesi dalla data di decorrenza, comunica agli altri Stati membri e alla Commissione delle Comunita' europee il testo di ogni autorizzazione rilasciata, e puo' chiedere, prima della scadenza del biennio di validita' dell'autorizzazione, alla Commissione delle Comunita' europee la iscrizione della sostanza medesima nell'elenco di quelle di cui e' consentito l'impiego".

Testo vigente dal 17 febbraio 1992

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-25;108~art5 · fonte del testo