Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 si applicano alle fusioni ed alle concentrazioni deliberate entro un anno dalla entrata in Vigore del presente decreto, sempre che la societa' incorporante o risultante dalla fusione ovvero quella alla quale e' effettuato l'apporto sia costituita nella forma di societa' per azioni.
Testo vigente dal 12 agosto 1948
