Gli atti di fusione delle societa' nazionali di qualunque tipo aventi per oggetto l'esercizio di una attivita' commerciale, sempreche' risultino regolarmente costituite prima della data di entrata in vigore del presente decreto, sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecarie nella misura fissa di lire cento. Nel caso di fusioni effettuate ai sensi del presente articolo non si fa luogo nei confronti cosi' delle societa' come dei soci ad alcuna tassazione per imposta di ricchezza mobile fermo l'obbligo del pagamento dell'imposta gia' definitivamente accertata alla data della deliberazione di fusione.

Testo vigente dal 12 agosto 1948

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1057~art1 · fonte del testo