I redditi e le plusvalenze tassabili in conseguenza delle operazioni di trasformazione e di fusione poste in essere nel periodo indicato nell'articolo 1 ed ammissibili alle agevolazioni di cui alla presente legge ai sensi dell'art. 3 se indicati distintamente nel bilancio o in apposito allegato, non sono assoggettabili alla imposta di ricchezza mobile e all'imposta sulle societa' nell'esercizio in cui e' realizzata la trasformazione o la fusione, ma concorreranno a formare il reddito imponibile della societa' incorporante o risultante dalla fusione o trasformazione nell'esercizio in cui saranno realizzati o distribuiti o passati a capitale posteriormente alla fusione o trasformazione. I redditi e le plusvalenze tassabili in conseguenza della concentrazione di aziende sociali, effettuata mediante apporto di un complesso aziendale, se indicati distintamente nel bilancio della societa' apportante o in apposito allegato, concorreranno a formare il reddito della stessa nell'esercizio in cui saranno realizzati o portati a capitale oppure le azioni saranno vendute o distribuite. Si considera realizzo, agli effetti delle disposizioni che precedono, anche l'ammortamento degli impianti e degli altri cespiti ammortizzabili. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai soggetti tassabili in base al bilancio ed a quelli che abbiano chiesto di essere tassati in base alle scritture contabili, a norma dell'articolo 104 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, per l'anno anteriore a quello in cui e' stata posta in essere la fusione, la trasformazione o la concentrazione, sempreche' il medesimo sistema di accertamento venga seguito per gli anni successivi, fino a che le plusvalenze non siano assorbite o tassate.

Testo vigente dal 27 marzo 1965

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1965-03-18;170~art2 · fonte del testo