La disposizione di cui ai primo comma del precedente articolo si applica altresi' alle concentrazioni di aziende sociali effettuate, anziche' mediante fusione, mediante apporto di attivita' in societa' esistenti o da costituire, quando anche, in conseguenza di tali apporti, l'oggetto delle societa' apportanti venga limitato, per essersi l'esercizio del ramo di commercio che vi si riferisce, in tutto o in parte trasferito alle altre societa'.
Testo vigente dal 12 agosto 1948
