La disposizione di cui ai primo comma del precedente articolo si applica altresi' alle concentrazioni di aziende sociali effettuate, anziche' mediante fusione, mediante apporto di attivita' in societa' esistenti o da costituire, quando anche, in conseguenza di tali apporti, l'oggetto delle societa' apportanti venga limitato, per essersi l'esercizio del ramo di commercio che vi si riferisce, in tutto o in parte trasferito alle altre societa'.

Testo vigente dal 12 agosto 1948

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1057~art2 · fonte del testo