Disp. V cost. (Disposizioni transitorie e finali)

La disposizione dell'articolo 80 della Costituzione, per quanto concerne i trattati internazionali che importano oneri alle finanze o modificazioni di legge, ha effetto dalla data di convocazione delle Camere.

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urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~disposizioni-transitorie-e-finali-art5