Art. 8
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1885
Confronto con la versione in vigore dal 5 gennaio 1885 al 9 maggio 2025. 113 parole tolte, 12 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Ciascuna delle Alte Parti contraenti s'impegna a far profittare l'altra, immediatamente e senza compenso, di ogni favore o di ogni privilegio o ribasso nelle tariffe dei dazi d'importazione o d'esportazione che una di esse ha accordato o potesse accordare ad una terza Potenza.
tolto: Le Alte Parti contraenti s'impegnano, inoltre, a non stabilire l'una verso l'altra alcun diritto o divieto d'importazione o di esportazione il quale non sia in pari tempo applicabile alle altre nazioni.
tolto: Il trattamento della nazione piu' favorita e' reciprocamente garantito a ciascuna delle Alte Parti contraenti per tutto cio' che riguarda il consumo, il deposito, la riesportazione, il transito, il trasbordo di merci, il commercio e la navigazione in generale.aggiunto: Trattato-art. 8 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1885-01-04;2896~art8 · fonte del testo
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