Art. 9
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1885
Confronto con la versione in vigore dal 5 gennaio 1885 al 9 maggio 2025. 78 parole tolte, 12 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Le disposizioni contenute nell'articolo precedente non sono applicabili:
tolto: 1. All'importazione, all'esportazione ed al transito delle merci che sono o saranno oggetto di monopolii dello Stato;
tolto: 2. Alle merci, specificate o no nel presente trattato, per le quali una delle Alte Parti contraenti stimasse necessario di stabilire delle proibizioni o delle restrizioni temporarie d'entrata, d'uscita e di transito per motivi sanitari, per impedire la propagazione di epizoozie o la distruzione delle raccolte, oppure in vista di avvenimenti di guerra.aggiunto: Trattato-art. 9 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1885-01-04;2896~art9 · fonte del testo
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