Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1870
Confronto con la versione in vigore dal 21 settembre 1870 al 9 maggio 2025. 70 parole tolte, 12 parole aggiunte.
tolto: Le merci introdotte nei porti italiani e spagnuoli con bastimenti dell'uno e dell'altro Stato potranno essere trattenute in deposito, avviate in transito o riesportate, secondo le norme generali fissate da ciascuno dei due paesi, senza che sieno sottoposte a diritto alcuno di deposito, di magazzinaggio, di verificazione, di sorveglianza od altri carichi della medesima natura, diversi o maggiori di quelli a cui saranno sottoposte le merci introdotte con bastimenti nazionali.aggiunto: Trattato-art. 8 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1870-09-15;5868~art8 · fonte del testo
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