Art. 18
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1885
Confronto con la versione in vigore dal 5 gennaio 1885 al 9 maggio 2025. 96 parole tolte, 12 parole aggiunte.
tolto: Per quanto concerne il collocamento delle navii il loro caricamento o scaricamento nei porti, rade, seni o bacini, e in generale per tutte le formalita' o disposizioni qualunque a cui possono essere soggetti i bastimenti di commercio, i loro equipaggi ed i loro carichi, non sara' accordato ai bastimenti nazionali, in uno dei due Stati, alcun privilegio ne' alcun favore che non lo sia egualmente ai bastimenti dell'altra Potenza, la volonta' delle Alte Parti contraenti essendo che, anche sotto questo rapporto, i bastimenti italiani e i bastimenti spagnuoli sieno trattati sul piede di una perfetta eguaglianza.aggiunto: Trattato-art. 18 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1885-01-04;2896~art18 · fonte del testo
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