Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1873
Confronto con la versione in vigore dal 30 maggio 1873 al 9 maggio 2025. 62 parole tolte, 12 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Le due Alte Parti contraenti si riservano la facolta' di prelevare nei loro porti rispettivi, sulle navi dell'altra Potenza, come pure sulle mercanzie che ne compongono il carico, tasse speciali destinate ai bisogni del servizio locale.
tolto: Resta inteso che le tasse di cui si tratta dovranno, in ogni caso, applicarsi egualmente alle navi delle due Alte Parti contraenti od ai loro carichi.aggiunto: Trattato-art. 16 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1873-05-22;1375~art16 · fonte del testo
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