Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1891
Confronto con la versione in vigore dal 19 settembre 1891 al 9 maggio 2025. 86 parole tolte, 16 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Art. XXII.
tolto: I vapori incaricati d'un servizio postale ed appartenenti allo Stato, od a Compagnie sovvenzionate da uno dei due Stati, godranno nei porti dell'altro delle speciali facilitazioni inerenti al servizio pubblico al quale sono destinati, come pure di tutti i privilegi, immunita' e favori concessi ai postali delle nazioni piu' favorite.
tolto: Eccettuato il caso di vendita giudiziaria, le navi di una delle due Parti non potranno essere nazionalizzate nell'altra, senza una dichiarazione di dismissione di bandiera rilasciata dalla autorita' dello Stato dal quale esse dipendono.aggiunto: Trattato di commercio e navigazione-art. 22 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1891-08-31;543~art22 · fonte del testo
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