Art. 24
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1874
Confronto con la versione in vigore dal 26 settembre 1874 al 9 maggio 2025. 114 parole tolte, 12 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Nei casi di guerra, se per sventura si verificasse fra gli Stati contraenti, i cittadini dell'uno stabiliti nel territorio dell'altro potranno continuare a risiedervi, e continuare nelle loro occupazioni o commercio senza veruno ostacolo, purche' vivano pacificamente e non demeritino di simile favore con atti contrarii agli interessi del Paese ove risiedono, e conformemente al giudizio delle supreme Autorita' rispettive. I loro beni ed effetti, di qualsiasi genere e condizione, non andranno soggetti a cattura o sequestro, ne' ad altre imposte o contribuzioni che quelle stabilite per i nazionali del Paese.
tolto: Similmente i loro crediti, in debiti particolari od in fondi pubblici od in azioni di Compagnie, non potranno essere sequestrati, trattenuti, ne' confiscati.aggiunto: Trattato-art. 24 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1874-08-30;2066~art24 · fonte del testo
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