Art. 10
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1874
Confronto con la versione in vigore dal 26 settembre 1874 al 9 maggio 2025. 112 parole tolte, 12 parole aggiunte.
tolto: Le navi, mercanzie ed effetti appartenenti ai cittadini di uno degli Stati contraenti, che fossero stati predati dai pirati, sia nei limiti della giurisdizione del medesimo Stato, o nelle acque territoriali di altra Nazione, od in alto mare, e fossero condotti o trovati nei porti, fiumi, spiaggie o territori dell'altro Stato, saranno consegnati ai loro proprietari, mediante il rimborso delle spese occorse per il ricupero, quando abbiano comprovato debitamente i loro diritti nanti i Tribunali competenti; ben inteso pero' che la reclamazione dovra' essere presentata entro il termine di un anno, a datare dalla cattura di dette navi o merci, dagli interessati o dai loro procuratori, o dagli Agenti dei rispettivi Governi.aggiunto: Trattato-art. 10 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1874-08-30;2066~art10 · fonte del testo
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