Art. 9
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1874
Confronto con la versione in vigore dal 26 settembre 1874 al 9 maggio 2025. 132 parole tolte, 12 parole aggiunte.
tolto: Quando una nave di uno degli Stati contraenti venisse a naufragare, investire o soffrire avarie sulle coste od in altro qualsiasi luogo di giurisdizione dell'altro, sara' ad essa accordata dalle Autorita' locali ogni assistenza, e la stessa protezione che sarebbe prestata ai cittadini del Paese ove l'infortunio ebbe luogo, e cio' tanto a riguardo alle persone, come a riguardo alla nave, effetti e merci; si permettera', se fosse necessario, lo sbarco dei detti effetti e merci con le precauzioni che si credano convenienti per parte dei rispettivi Governi onde evitare frodi, senza esigere nessuna imposta o contribuzione per lo scaricamento o trasbordo ad un altro bastimento, in caso che il primo non potesse piu' essere reso atto alla navigazione, a meno che le mercanzie ed effetti sbarcati siano destinati al commercio interno.aggiunto: Trattato-art. 9 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1874-08-30;2066~art9 · fonte del testo
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