Art. 12
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1874
Confronto con la versione in vigore dal 26 settembre 1874 al 9 maggio 2025. 88 parole tolte, 12 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Per ragione del commercio, industria o professione che esercitino, e dei beni che possedano, i cittadini di ciascuno dei due Stati contraenti, nei porti, citta' o qualsiasi altro luogo sul territorio dell'altro, non andranno soggetti ad alcune altre imposte, contribuzioni o pesi, che a quelli che vadano soggetti i nazionali.
tolto: Similmente non potranno essere occupati o detenuti i loro bastimenti, equipaggi, mercanzie od altre proprieta' ed effetti, per qualunque spedizione militare, ne' per il servizio dello Stato od altro uso di servizio pubblico qualsiasi, senza una corrispondente indennita'.aggiunto: Trattato-art. 12 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1874-08-30;2066~art12 · fonte del testo
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