[1]Quando nelle leggi, nei decreti o nelle convenzioni internazionali si fa menzione di pene militari accessorie o comunque restrittive della capacita' giuridica, si intende corrispondente:

[2]1° alla degradazione militare, la degradazione;

[3]2° alla destituzione, alla rimozione dal grado e alla dimissione, la rimozione.

[4]La rimozione, quando e' applicata in sostituzione della destituzione, importa anche la perdita delle decorazioni e la incapacita' a qualunque ulteriore servizio militare.

Testo vigente dal 27 settembre 1941

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-09-09;1023~art2 · fonte del testo