Art. 140 — Forzata consegna

[1]Il militare, che in qualsiasi modo forza una consegna, e' punito con la reclusione militare da sei mesi a due anni.

[2]Se il fatto e' commesso in alcuna delle circostanze indicate nel secondo comma dell'articolo 118, la pena e' della reclusione militare da due a sette anni.

[3]Se il fatto e' commesso con armi, ovvero da tre o piu' persone riunite, o se ne e' derivato grave danno, la pena e' aumentata.

Testo vigente dal 6 maggio 1941

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 165/1985

    Parametro
    24 maggio 1985

    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, secondo comma, c.p.m.p. sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4, 25, 35 e 36 Cost., dal Tribunale militare di Verona con ordinanza 18 aprile 1984. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 maggio 1985. F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZ…

    Art. 58 Codici penali militari di pace e di guerra · Art. 3 cost. · Art. 4 cost. · Art. 25 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art140 · fonte del testo