Art. 142 — Violenza a sentinella, vedetta o scolta

[1]Il militare, che usa violenza a una sentinella, vedetta o scolta, e' punito con la reclusione militare da uno a cinque anni.

[2]Se la violenza e' commessa con armi o da piu' persone riunite, si applica la reclusione militare da tre a sette anni.

Testo vigente dal 6 maggio 1941

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art142 · fonte del testo