Art. 139 — Nozione del reato e circostanze aggravanti

[1]Il militare, che, in servizio, ovvero dopo di essere stato comandato per il servizio, e' colto in stato di ubriachezza, volontaria o colposa, tale da escludere o menomare la sua capacita' di prestarlo, e' punito con la reclusione militare fino a sei mesi.

[2]Se il fatto e' commesso dal comandante del reparto o da un militare preposto al servizio o capo di posto, la pena e' della reclusione militare fino a un anno.

[3]Le stesse disposizioni si applicano, quando la capacita' di prestare il servizio sia esclusa o menomata dall'azione di sostanze stupefacenti.

Testo vigente dal 6 maggio 1941

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art139 · fonte del testo