Art. 200 (Codice penale militare di guerra) — Violenza o minaccia contro militari dello Stato italiano

[1]Il prigioniero di guerra, che usa violenza o minaccia contro un militare dello Stato italiano, e' punito con la reclusione militare da uno a cinque anni; e, se il militare suindicato e' incaricato di scortarlo, sorvegliarlo o custodirlo, con la reclusione militare da tre a sette anni.

[2]Se la violenza consiste nell'omicidio, ancorche' tentato o preterintenzionale, o in una lesione personale gravissima o grave, si applicano le corrispondenti pene stabilite dal codice penale. Tuttavia, la pena detentiva temporanea e' aumentata.

[3]Se, nei casi preveduti dai commi precedenti, la violenza o la minaccia e' commessa da tre o piu' persone riunite, la pena e' aumentata.

Testo vigente dal 6 maggio 1941

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~codice-penale-militare-di-guerra-art200 · fonte del testo