[1]Effetti sulla procedibilita' delle circostanze aggravanti ad effetto speciale Dopo il Capo III del Titolo XII del Libro II del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, e' inserito il seguente:

[2]«Capo III-bis

[3]Disposizioni comuni sulla procedibilita'

[4]Art. 623-ter (Casi di procedibilita' d'ufficio). - Per i fatti perseguibili a querela preveduti dagli articoli 612, se la minaccia e' grave, 615, secondo comma, 617-ter, primo comma, 617-sexies, primo comma, 619, primo comma, e 620 si procede d'ufficio qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale.».

Testo vigente dal 24 aprile 2018

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-04-10;36~art7 · fonte del testo