Art. 20 c.p. — Pene principali e accessorie
Le pene principali sono inflitte dal giudice con sentenza di condanna; quelle accessorie conseguono di diritto alla condanna, come effetti penali di essa.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930
Le pene principali sono inflitte dal giudice con sentenza di condanna; quelle accessorie conseguono di diritto alla condanna, come effetti penali di essa.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930
13 massime che riguardano l’art. 20 c.p., dalle Rassegne del Massimario.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.
A proposito della pena di morte, nessuna osservazione è stata fatta dalla Commissione parlamentare, tranne per ciò che concerne la scelta del luogo dell'esecuzione, che si vorrebbe designato volta per volta dal Ministro della giustizia. Il progetto preliminare dava facoltà al giudice di fare questa scelta (e con tale disposizione era coordinato l'articolo 586 del progetto definitivo del codice di procedura penale), ma il progetto definitivo stabilì che la pena capitale si esegue, di regola, nell'interno di uno stabilimento penale, ed eccezionalmente in altro luogo indicato dal Ministro della giustizia, potendo esservi ragioni di opportunità contingente (che il giudice non è in grado di valutare), le quali consiglino l'esecuzione pubblica, o altrimenti in luogo diverso dal carcere. Il principio per cui nessuno può essere punito con pene che non siano dalla legge stabilite, implica che la legge debba prevedere la pena non solo nella sua essenza astratta, ma altresì in quelle modalità esecutive che concorrono a stabilirne la forza afflittiva o che riguardano la sua esemplarità: modalità che, a garanzia del pubblico e del privato interesse, non debbono essere lasciate all'arbitrio dell'Autorità esecutiva. Per questa ragione, pertanto, ho ritenuto giusto che il codice fissi la regola dell'eseguibilità della pena di morte nell'interno di uno stabilimento penale, e consenta, in via eccezionale, che il Ministro della giustizia, per le predette ragioni d'opportunità, possa designare, quando lo creda conveniente, un luogo diverso. Ciò posto, l'attribuire di regola al Ministro la designazione del luogo dell'esecuzione violerebbe il predetto principio, mentre, per salvaguardare gli interessi relativi a casi speciali, è sufficiente la stabilita eccezione.
Relazione al Codice penale (1930), n. 16
Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art20 · fonte del testo
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