Art. 37 c.p. — Pene accessorie temporanee: durata

Quando la legge stabilisce che la condanna importa una pena accessoria temporanea, e la durata di questa non e' espressamente determinata, la pena accessoria ha una durata eguale a quella della pena principale inflitta, o che dovrebbe scontarsi, nel caso di conversione, per insolvibilita' del condannato. Tuttavia, in nessun caso essa puo' oltrepassare il limite minimo e quello massimo stabiliti per ciascuna specie di pena accessoria.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930

Corte di cassazione

8 massime che riguardano l’art. 37 c.p., dalle Rassegne del Massimario.

Leggi le 8 massime nel Massimario

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 438/1987

    Questione inammissibile
    3 dicembre 1987

    dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 37 cod. pen. in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., sollevata dal Pretore di Cirié con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 12 novembre 1987. Il Presidente: SAJA Il Redattore: DELL'ANDRO…

    Art. 37 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art37 · fonte del testo