Art. 77 c.p. — Determinazione delle pene accessorie

[1]Per determinare le pene accessorie e ogni altro effetto penale della condanna, si ha riguardo ai singoli reati per i quali e' pronunciata la condanna, e alle pene principali che, se non vi fosse concorso di reati, si dovrebbero infliggere per ciascuno di essi.

[2]Se concorrono pene accessorie della stessa specie, queste si applicano tutte per intero.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930

Corte di cassazione

2 massime che riguardano l’art. 77 c.p., dalle Rassegne del Massimario.

Leggi le 2 massime nel Massimario

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art77 · fonte del testo