Art. 93 c.p.p. — Intervento degli enti o delle associazioni

Per l'esercizio dei diritti e delle facolta' previsti dall'articolo 91 l'ente o l'associazione presenta all'autorita' procedente un atto di intervento che contiene a pena di inammissibilita':

  • a)le indicazioni relative alla denominazione dell'ente o dell'associazione, alla sede, alle disposizioni che riconoscono le finalita' di tutela degli interessi lesi, alle generalita' del legale rappresentante;
  • b)l'indicazione del procedimento;
  • c)il nome e il cognome del difensore e l'indicazione della procura;
  • d)l'esposizione sommaria delle ragioni che giustificano l'intervento;
  • e)la sottoscrizione del difensore. Unitamente all'atto di intervento sono presentate la dichiarazione di consenso della persona offesa e la procura al difensore se questa e' stata conferita nelle forme previste dall'articolo 100 comma 1. Se e' presentato fuori udienza, l'atto di intervento deve essere notificato alle parti e produce effetto dal giorno dell'ultima notificazione. L'intervento produce i suoi effetti in ogni stato e grado del procedimento.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art93 · fonte del testo