Art. 7 — Diritti e facoltà degli enti e delle associazioni

Ai sensi dell'articolo 91 del codice di procedura penale, le associazioni e gli enti di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale perseguono finalita' di tutela degli interessi lesi dai reati previsti dalla presente legge.

Testo vigente dal 31 luglio 2004

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2004-07-20;189~art7 · fonte del testo