Art. 81 c.p.p. — Esclusione di ufficio della parte civile

Fino a che non sia dichiarato aperto il dibattimento di primo grado, il giudice, qualora accerti che non esistono i requisiti per la costituzione di parte civile, ne dispone l'esclusione di ufficio, con ordinanza. Il giudice provvede a norma del comma 1 anche quando la richiesta di esclusione e' stata rigettata nella udienza preliminare.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988

Corte di cassazione

7 massime che riguardano l’art. 81 c.p.p., dalle Rassegne del Massimario.

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Citate insieme nelle massime

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art81 · fonte del testo