Art. 187 c.p.p. — Oggetto della prova

Sono oggetto di prova i fatti che si riferiscono all'imputazione, alla punibilita' e alla determinazione della pena o della misura di sicurezza. Sono altresi' oggetto di prova i fatti dai quali dipende l'applicazione di norme processuali. Se vi e' costituzione di parte civile, sono inoltre oggetto di prova i fatti inerenti alla responsabilita' civile derivante dal reato.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988

Corte di cassazione

13 massime che riguardano l’art. 187 c.p.p., dalle Rassegne del Massimario.

Leggi le 13 massime nel Massimario

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art187 · fonte del testo