Art. 627 c.p.p. — Giudizio di rinvio dopo annullamento

Nel giudizio di rinvio non e' ammessa discussione sulla competenza attribuita con la sentenza di annullamento, salvo quanto previsto dall'articolo 25. Il giudice di rinvio decide con gli stessi poteri che aveva il giudice la cui sentenza e' stata annullata, salve le limitazioni stabilite dalla legge. Se e' annullata una sentenza di appello e le parti ne fanno richiesta, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per l'assunzione delle prove rilevanti per la decisione. Il giudice di rinvio si uniforma alla sentenza della corte di cassazione per cio' che concerne ogni questione di diritto con essa decisa. Non possono rilevarsi nel giudizio di rinvio nullita', anche assolute, o inammissibilita', verificatesi nei precedenti giudizi o nel corso delle indagini preliminari. Se taluno degli imputati, condannati con la sentenza annullata, non aveva proposto ricorso, l'annullamento pronunciato rispetto al ricorrente giova anche al non ricorrente, salvo che il motivo dell'annullamento sia esclusivamente personale. L'imputato che puo' giovarsi di tale effetto estensivo deve essere citato e ha facolta' di intervenire nel giudizio di rinvio.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988

Corte di cassazione

47 massime che riguardano l’art. 627 c.p.p., dalle Rassegne del Massimario.

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Corte costituzionale

5 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 103/2023

    Questione inammissibile
    25 maggio 2023

    Sono inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni aventi ad oggetto norme delle quali il rimettente non deve fare applicazione. ( Precedenti: S. 88/2019 - mass. 42542; S. 20/2019 - mass. 42498; S. 177/2018 - mass. 40191 ). (Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte d'appello di Roma, sez. quarta pen., in riferimento agli artt. 70 e 101 Cost. - dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui obbliga il giudice del rinvio ad uniformarsi alla sentenza della Corte di cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto da essa decisa, anche quando la Cassazione non si sia limitata a interpretare una disposizione di legge, ma l'abbia di fatto riscritta, creandone una nuova. La Corte d'appello rimettente non deve fare applicazione della disposizione censurata, in quanto - alla luce della decisione assunta nella specie dalla Cassazione, che ha annullato senza rinvio l'ordinanza di inammissibilità della richiesta di revisione - non è qualificabile come giudice di rinvio; e ciò, a prescindere dal rilievo che, ove lo fosse, la norma conferente rispetto a quanto lamentato - ovvero che la Cassazione l'abbia designata come ancora competente dopo l'annullamento - non sarebbe il comma 3, ma semmai il comma 1 dell'art. 627 cod. proc. pen., che sancisce il principio di irretrattabilità del foro commissorio) .

    Art. 634 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 25 cost. · Art. 111 cost.

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  • Sentenza n. 305/2008

    Illegittimità dichiarata
    30 luglio 2008

    E'manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui non consente di rilevare e sollevare questione di costituzionalità con riferimento ai principi di diritto enunciati dalla Corte di cassazione nella sentenza di annullamento con rinvio. In sede di rinvio, infatti, la norma dichiarata applicabile dalla Corte di cassazione nell'interpretazione da essa fornita può essere sospettata di illegittimità costituzionale, con la richiesta del relativo scrutinio da parte di questa Corte. - Sulla legittimazione del giudice di rinvio a sollevare dubbi di costituzionalità concernenti l'interpretazione risultante dal principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione, vedi citate, ex plurimis , sentenze n. 130/1993 e n. 78/2007, nonché con riguardo al giudizio di rinvio in sede civile, sentenze n. 138/1977 e n. 349/2007.

    Art. 195 c.p.p. · Art. 351 c.p.p. · Art. 357 c.p.p. · Art. 627 c.p.p.

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  • Ordinanza n. 501/2000

    Questione infondata
    17 novembre 2000

    Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 627, commi 3 e 4, e 628, comma 2, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo e secondo comma, 25, secondo comma, e 112 della Costituzione, dalla Corte di appello di Ancona con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede dell…

    Art. 627 c.p.p. · Art. 628 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (5)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art627 · fonte del testo